Spese giudiziarie e ripetibili: chi paga nel processo
Le due categorie di spese
Il CPC distingue le spese giudiziarie (emolumenti del tribunale, spese per perizie, testimoni) dalle ripetibili, che corrispondono alle spese legali e ad altri esborsi necessari sostenuti da una parte per difendere i propri interessi nella procedura (art. 95 CPC).
L'anticipo delle spese
Il tribunale può esigere dall'attore un anticipo destinato a coprire le spese giudiziarie presunte, prima dell'apertura della procedura sul merito. In mancanza del pagamento di tale anticipo entro il termine impartito, la domanda può essere dichiarata irricevibile.
La regola generale di ripartizione
Secondo l'art. 106 CPC, le spese sono in linea di principio poste a carico della parte soccombente. In caso di vittoria parziale di ciascuna parte, le spese sono ripartite proporzionalmente secondo l'esito della causa. Il tribunale può discostarsi da questa regola generale per motivi di equità in determinate situazioni.
L'assistenza giudiziaria
Una persona che non dispone di risorse sufficienti per sostenere le spese di un processo senza pregiudicare il minimo vitale necessario al proprio sostentamento può chiedere l'assistenza giudiziaria (art. 117 segg. CPC), che può coprire in tutto o in parte le spese giudiziarie e, se necessario, la designazione di un avvocato d'ufficio, a condizione che la causa non appaia priva di ogni possibilità di successo.
Domande frequenti
Chi paga le spese se perdo il mio processo?
In linea di principio la parte soccombente sostiene le spese giudiziarie e le ripetibili della controparte (art. 106 CPC), con riserva di una ripartizione proporzionale in caso di vittoria parziale di ciascuna parte.
Posso ottenere un aiuto se non ho i mezzi per pagare le spese di giustizia?
Sì, l'assistenza giudiziaria (art. 117 segg. CPC) può coprire in tutto o in parte le spese giudiziarie e permettere la designazione di un avvocato d'ufficio, a condizione di non disporre di risorse sufficienti e che la causa non appaia priva di possibilità di successo.
Cosa succede se non pago l'anticipo delle spese richiesto dal tribunale?
Il tribunale può, in mancanza di pagamento entro il termine impartito, dichiarare la domanda irricevibile senza esaminare il merito della controversia.