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Diritto degli stranieri

Ricongiungimento familiare: far venire la famiglia

Le persone interessate

Gli art. 42-52 LStrI disciplinano il ricongiungimento familiare per il coniuge, il partner registrato e i figli celibi o nubili di meno di 18 anni di un cittadino svizzero, di un titolare di un permesso di domicilio (permesso C) o di un permesso di dimora (permesso B), con condizioni che variano secondo lo status della persona che chiede il ricongiungimento.

Le condizioni generali

Il ricongiungimento familiare presuppone in linea di principio l'esistenza di un alloggio adeguato, l'assenza di dipendenza dall'aiuto sociale, e per determinate categorie, il rispetto di termini legali per presentare la domanda dopo il rilascio dell'autorizzazione della persona che chiede il ricongiungimento. Possono applicarsi anche requisiti linguistici a seconda dello status interessato.

Il termine per presentare la domanda

La legge prevede termini entro i quali la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata dopo il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio della persona che chiede il ricongiungimento, o dopo il matrimonio o la nascita del figlio se questi eventi sono posteriori. Trascorsi questi termini, il ricongiungimento è possibile solo in presenza di gravi motivi familiari riconosciuti dalla legge.

Il ricongiungimento familiare dei cittadini UE/AELS

I cittadini dell'UE/AELS beneficiano di regole di ricongiungimento familiare più favorevoli derivanti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, con una cerchia di persone ricongiungibili più ampia di quella prevista dalla LStrI per i cittadini di Stati terzi.

Domande frequenti

Chi può beneficiare del ricongiungimento familiare in Svizzera?

Il coniuge, il partner registrato e i figli celibi o nubili di meno di 18 anni di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio, secondo le condizioni degli art. 42-52 LStrI.

Esiste un termine per chiedere il ricongiungimento familiare?

Sì, la legge fissa termini dopo il rilascio dell'autorizzazione della persona che chiede il ricongiungimento o dopo il matrimonio o la nascita del figlio. Trascorso questo termine, il ricongiungimento è possibile solo in presenza di gravi motivi familiari riconosciuti dalla legge.

Le condizioni sono le stesse per un cittadino UE e uno di uno Stato terzo?

No, i cittadini dell'UE/AELS beneficiano di regole più favorevoli derivanti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, con una cerchia di persone ricongiungibili più ampia di quella prevista dalla LStrI per gli Stati terzi.

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