Contributo di mantenimento: come si calcola in Svizzera
L'obbligo di mantenimento dei genitori
L'art. 276 CC pone il principio: il padre e la madre devono provvedere al mantenimento del figlio, segnatamente con prestazioni pecuniarie, cure e educazione, proporzionalmente alle loro risorse. Questo obbligo esiste indipendentemente dallo stato civile dei genitori e prosegue dopo una separazione o un divorzio.
Cosa copre il contributo di mantenimento
Il contributo di mantenimento del figlio (art. 285 CC) copre le spese dirette legate al suo mantenimento e alla sua educazione: alimentazione, alloggio, salute, formazione. Dal 2017 può includere anche un contributo di presa a carico (art. 285 cpv. 2 CC), destinato a coprire le spese di sostentamento del genitore che si occupa personalmente del figlio quando ciò gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno.
Il metodo di calcolo
Nel 2020 il Tribunale federale ha uniformato a livello nazionale il metodo di calcolo dei contributi di mantenimento: un metodo in due tappe che determina dapprima il minimo vitale del diritto esecutivo di ciascuna parte, poi ripartisce l'eccedenza disponibile tra i membri della famiglia secondo regole precise. Questo metodo sostituisce gli approcci cantonali in precedenza divergenti e mira a una maggiore prevedibilità.
Revisione e mancato pagamento
Un contributo di mantenimento fissato per sentenza o convenzione può essere rivisto se la situazione finanziaria o personale di una delle parti cambia in modo importante e duraturo. In caso di mancato pagamento, il genitore creditore può chiedere l'aiuto all'incasso presso il servizio cantonale competente e avviare un'esecuzione.
Domande frequenti
Fino a che età è dovuto il contributo di mantenimento?
In linea di principio fino alla maggiore età del figlio, e oltre se il figlio non ha ancora concluso una formazione appropriata a quel momento, nei limiti di quanto può ragionevolmente essere richiesto ai genitori (art. 277 CC).
Il contributo di mantenimento può essere rivisto?
Sì, se la situazione finanziaria o personale di un genitore o del figlio cambia in modo importante e duraturo, l'uno o l'altro genitore può chiedere al tribunale di adeguare l'importo fissato.
Cosa fare se l'altro genitore non paga il contributo?
Potete chiedere l'aiuto all'incasso presso il servizio cantonale competente, che può intervenire presso il debitore, e avviare un'esecuzione in caso di fallimento delle pratiche amichevoli.
Cos'è il contributo di presa a carico?
Introdotto nel 2017, copre le spese di sostentamento del genitore che si occupa personalmente del figlio quando questa presa a carico gli impedisce di lavorare a tempo pieno (art. 285 cpv. 2 CC), in aggiunta alle spese dirette del figlio.