Straordinari, salario e vacanze in Svizzera
Le ore di lavoro straordinario
L'art. 321c CO obbliga il lavoratore a prestare lavoro straordinario nella misura in cui può assumerlo e le regole della buona fede permettono di esigerlo da lui. Queste ore, che superano l'orario convenuto o usuale, si distinguono dal lavoro supplementare ai sensi della legge sul lavoro, che riguarda il superamento della durata massima legale della settimana lavorativa e segue regole proprie.
Salvo accordo scritto contrario, il datore di lavoro compensa le ore straordinarie con un congedo di durata corrispondente, con il consenso del lavoratore ed entro un termine adeguato. In mancanza di compensazione, deve pagarle con un supplemento salariale di almeno il 25% (art. 321c cpv. 3 CO). Un contratto scritto, un contratto normale di lavoro o un contratto collettivo possono prevedere un'altra soluzione, incluso l'esclusione di qualsiasi supplemento per determinate categorie di personale.
Il pagamento del salario
Il salario è dovuto non appena il lavoro convenuto è stato fornito; salvo diverso accordo o uso, viene versato alla fine di ogni mese (art. 323 cpv. 1 CO). Il datore di lavoro non può trattenere il salario a titolo di garanzia, salvo disposizione contraria di un contratto collettivo, e qualsiasi compensazione con un credito verso il lavoratore è rigorosamente limitata dalla legge quando ciò pregiudicherebbe il minimo vitale.
La durata minima delle vacanze
L'art. 329a CO garantisce almeno quattro settimane di vacanza per anno di servizio, e cinque settimane fino al compimento del 20esimo anno di età. Questo minimo è imperativo: un contratto non può prevedere di meno, anche con il consenso del lavoratore.
Le vacanze non possono essere sostituite da una prestazione in denaro finché dura il rapporto di lavoro (art. 329d cpv. 2 CO). Un'eccezione esiste per il lavoro su chiamata o a tempo parziale molto irregolare, dove un'indennità per vacanze può essere integrata nel salario orario, a condizione di essere chiaramente indicata separatamente su ogni conteggio salariale.
Il datore di lavoro fissa la data delle vacanze tenendo conto dei desideri del lavoratore nella misura compatibile con gli interessi dell'azienda (art. 329c cpv. 2 CO), e deve annunciarle con sufficiente anticipo per permettere al lavoratore di organizzarsi.
Domande frequenti
Il mio datore di lavoro può impormi ore straordinarie?
In una certa misura sì: l'art. 321c CO obbliga il lavoratore a prestarle se ciò può ragionevolmente essere richiesto secondo le regole della buona fede. Non si tratta di un obbligo illimitato; il carico di lavoro abituale, la salute e la vita privata del lavoratore entrano in considerazione.
Posso farmi pagare le vacanze non godute invece di prenderle?
No, non finché il contratto di lavoro prosegue: l'art. 329d cpv. 2 CO vieta di sostituire le vacanze con una prestazione in denaro. Solo alla fine del rapporto di lavoro, se le vacanze non hanno potuto essere godute, vengono indennizzate in denaro.
Come vengono retribuite le ore straordinarie?
Prioritariamente con un congedo di durata corrispondente, oppure con un pagamento maggiorato di almeno il 25% se non è convenuta alcuna compensazione, salvo accordo scritto contrario (art. 321c cpv. 3 CO).
Il mio datore di lavoro può impormi le date delle mie vacanze?
Sì, in linea di principio spetta a lui fissarle, ma deve tenere conto dei vostri desideri nella misura compatibile con il funzionamento dell'azienda (art. 329c cpv. 2 CO) e comunicarvele con sufficiente anticipo.