Revoca della licenza: durata secondo la gravità
Le tre categorie di infrazioni
La legge sulla circolazione stradale distingue le infrazioni lievi (art. 16a LCStr), medie (art. 16b LCStr) e gravi (art. 16c LCStr), secondo il grado di messa in pericolo della sicurezza stradale e la colpa del conducente. Questa classificazione determina direttamente le conseguenze amministrative applicabili.
L'infrazione lieve
Un'infrazione lieve comporta in linea di principio un semplice avvertimento, salvo se il conducente ha già subito una revoca della licenza o un avvertimento nei due anni precedenti, nel qual caso viene pronunciata una revoca di almeno un mese (art. 16a LCStr).
L'infrazione media
Comporta una revoca della licenza di almeno un mese (art. 16b LCStr). In caso di recidiva entro i termini fissati dalla legge, la durata minima della revoca aumenta progressivamente.
L'infrazione grave
Un'infrazione grave, come la guida in stato di ebrietà qualificata o un notevole superamento della velocità consentita, comporta una revoca della licenza di almeno tre mesi (art. 16c LCStr). In caso di recidive ripetute, la legge prevede durate minime crescenti, che possono arrivare fino alla revoca a tempo indeterminato per motivi di sicurezza.
Domande frequenti
Qual è la durata minima di revoca per un'infrazione grave?
Almeno tre mesi (art. 16c LCStr), prorogabile in caso di recidiva entro i termini fissati dalla legge.
Un'infrazione lieve comporta sempre una revoca della licenza?
No, comporta in linea di principio un semplice avvertimento, salvo recidiva nei due anni precedenti, nel qual caso viene pronunciata una revoca di almeno un mese (art. 16a LCStr).
Chi decide sulla revoca della licenza?
L'autorità amministrativa cantonale competente in materia di circolazione stradale, sulla base del rapporto di polizia e, se del caso, della decisione penale relativa agli stessi fatti.
La revoca della licenza si cumula con una sanzione penale?
Sì, si tratta di due procedure distinte: la sanzione penale (multa, pena pecuniaria) è pronunciata dal pubblico ministero o dal tribunale penale, mentre la revoca della licenza è una misura amministrativa pronunciata separatamente dall'autorità cantonale.