Legatis
Tutti i cantoni Tutti gli ambiti del diritto Blog giuridico Metodologia e fonti
Procedura penale

Querela penale: termini e differenza con la denuncia

Cos'è la querela penale

La querela penale è la dichiarazione con cui il leso esprime la propria volontà che l'autore di un reato sia perseguito. È indispensabile per determinati reati, detti perseguibili a querela, che il pubblico ministero può istruire solo se il leso la sporge (art. 30 segg. CP).

Il termine per sporgere querela

L'art. 31 CP fissa un termine di tre mesi per sporgere querela, a decorrere dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. Questo termine è un termine di perenzione: trascorso tale termine, il diritto di querela per tale reato si estingue definitivamente.

La differenza con la denuncia

La denuncia, a differenza della querela, può essere fatta da qualsiasi persona a conoscenza di un reato, e riguarda principalmente i reati perseguibili d'ufficio, per i quali il pubblico ministero deve agire non appena viene a conoscenza dei fatti, senza che sia necessaria una manifestazione di volontà del leso.

Il ritiro della querela

Una querela può in linea di principio essere ritirata finché non è stata resa una sentenza di primo grado, il che pone fine al perseguimento del reato in questione, salvo accordo contrario tra il querelante e la persona interessata dal ritiro in determinati casi previsti dalla legge (art. 33 CP).

Domande frequenti

Entro quale termine devo sporgere querela?

Entro tre mesi dal giorno in cui avete conosciuto l'autore del reato (art. 31 CP). Trascorso questo termine, il diritto di querela per tale reato si estingue definitivamente.

Qual è la differenza tra una querela e una denuncia?

La querela è riservata al leso ed è necessaria per i reati perseguibili a querela, mentre la denuncia può essere fatta da chiunque e riguarda principalmente i reati perseguibili d'ufficio, per i quali non è richiesta alcuna manifestazione di volontà del leso.

Posso ritirare la mia querela dopo averla sporta?

Sì, in linea di principio finché non è stata resa una sentenza di primo grado, il che pone fine al perseguimento del reato in questione, salvo regole particolari in determinati casi (art. 33 CP).

Per approfondire