Divisione del secondo pilastro in caso di divorzio
Il principio della divisione paritetica
Gli averi di previdenza professionale (2° pilastro) accumulati da entrambi i coniugi durante il matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio sono in linea di principio divisi a metà tra loro (art. 122 CC). Questa divisione mira a compensare lo svantaggio previdenziale che spesso subisce il coniuge che ha ridotto o cessato la propria attività lucrativa per dedicarsi alla famiglia o ai figli.
Quando uno dei coniugi è già in pensione o invalido
Se uno dei coniugi percepisce già una rendita di vecchiaia o una rendita d'invalidità al momento del divorzio, una divisione classica dell'avere di previdenza non è più possibile: la legge prevede allora una divisione della rendita stessa, sotto forma di una rendita vitalizia versata al coniuge creditore (art. 124a CC).
Le deroghe alla divisione paritetica
Il tribunale può derogare alla divisione paritetica per motivi validi, in particolare se questa divisione è manifestamente iniqua rispetto ai bisogni previdenziali rispettivi dei coniugi, per esempio a causa di una grande differenza d'età o della liquidazione del regime dei beni (art. 124b CC).
L'esecuzione della divisione
Il tribunale trasmette l'incarto agli istituti di previdenza interessati, che procedono al trasferimento degli importi. Se uno dei coniugi non è affiliato ad alcun istituto di previdenza o se il trasferimento diretto non è possibile, interviene la Fondazione istituto collettore LPP per ricevere e gestire gli importi trasferiti.
Domande frequenti
La divisione del 2° pilastro è automatica in caso di divorzio?
Sì, salvo accordo contrario dei coniugi validato dal tribunale o situazione particolare (pensionamento, invalidità): la divisione paritetica dell'avere accumulato durante il matrimonio è il principio legale (art. 122 CC).
Cosa succede se uno dei coniugi è già in pensione?
Una divisione classica dell'avere non è più possibile; la legge prevede allora una divisione della rendita di vecchiaia o d'invalidità stessa, versata al coniuge creditore sotto forma di rendita vitalizia (art. 124a CC).
Si può rinunciare alla divisione del 2° pilastro?
I coniugi possono convenire una divisione diversa o rinunciarvi parzialmente in una convenzione sugli effetti del divorzio, a condizione che rimanga garantita per entrambi una previdenza per la vecchiaia e l'invalidità adeguata, cosa che il tribunale verifica prima di omologare la convenzione.
Anche il 3° pilastro viene diviso in caso di divorzio?
Il 3° pilastro vincolato (3a) e il 3° pilastro libero (3b) non rientrano nella divisione della previdenza professionale dell'art. 122 CC; sono in linea di principio trattati nell'ambito della liquidazione del regime dei beni, secondo il regime applicabile.